Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 16/12/1992 n. 495

B) sistemi di frenatura. Debbono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/cee e garantire una efficienza non inferiore all'80 per cento di quella prescritta per il veicolo nuovo.

C) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico. I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione. Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m. La altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella di unificazione a carattere definitivo.

D) dispositivi di segnalazione acustica. Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:

-80 db per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;

-75 db per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm cubi;

-70 db per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;

-80 db per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;

-90 db per i dispositivi supplementari di allarme.

E) livello sonoro del dispositivo di scarico. Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.

F) emissioni inquinanti. Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/cee.

G) visibilità. Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.

H) carrozzeria e telaio. La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.

I) dispositivi in generale ed approvazione degli stessi. Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza. Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa. Annesso j Appendice ix - art. 238. (elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)

1 . Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati: veicoli di cui all'art. 80, comma quarto del codice

1 . Dispositivi di frenatura

1.1 . Freno di servizio

1.1.1 . Stato meccanico

1.1.2 . Efficienza

1.1.3 . Equilibratura

1.1.4 . Pompa a vuoto e compressore

1.2 . Freno di soccorso

1.2.1 . Stato meccanico

1.2.2 . Efficienza

1.2.3 . Equilibratura veicoli di cui all'art. 80, comma terzo del codice

1 . Dispositivi di frenatura

1.1 . Freno di servizio

1.1.1 . Stato meccanico

1.1.2 . Efficienza

1.1.3 . Equilibratura

1.2 . Freno a mano

1.2.1 . Stato meccanico

1.2.2 . Efficienza veicoli di cui all'art. 80, comma quarto del codice

1.3 . Freno a mano

1.3.1 . Stato meccanico

1.3.2 . Efficienza

1.4 . Freno di rimorchio o di semirimorchio

1.4.1 . Stato meccanico - frenatura automatica

1.4.2 . Efficienza

2 . Sterzo e volante

2.1 . Stato meccanico

2.2 . Volante dello sterzo

2.3 . Gioco dello sterzo

3 . Visibilità

3.1 . Campo di visibilità

3.2 . Vetri

3.3 . Retrovisore

3.4 . Tergicristallo

3.5 . Lavavetro

4 . Luci, riflettori e circuito elettrico

4.1 . Proiettori abbaglianti e anabbaglianti

4.1.1 . Stato e funzionamento

4.1.2 . Orientamento

4.1.3 . Commutazione

4.1.4 . Efficacia visiva

4.2 . Luci di posizione e luci d'ingombro

4.2.1 . Stato e funzionamento

4.2.2 . Colore ed efficacia visiva

4.3 . Luci di arresto

4.3.1 . Stato e funzionamento

4.3.2 . Colore ed efficacia visiva

4.4 . Indicatori luminosi di direzione

4.4 . Indicatori luminosi di direzione

4.4.1 . Stato e funzionamento

4.4.2 . Colore ed efficacia visiva

4.4.3 . Commutazione

4.4.4 . Frequenza di lampeggiamento

4.5 . Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori

4.5.1 . Posizione

4.5.2 . Stato e funzionamento

4.5.3 . Colore ed efficacia visiva

4.6 . Proiettori di retromarcia

4.6.1 . Stato e funzionamento

4.6.2 . Colore ed efficacia visiva

4.7 . Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore veicoli di cui all'art. 80, comma terzo del codice

2. Sterzo

2.1. Stato meccanico

2.2. Gioco dello sterzo

2.3. Fissaggio del sistema di sterzo

2.4. Cuscinetti della ruota

3. Visibilità

3.1. Campo di visibilità

3.2. Vetri

3.3 retrovisori

3.4. Tergicristallo

3.5. Lavavetro

4 . Impianto elettrico

4.1 . Proiettori abbaglianti e anabbaglianti

4.1.1 . Stato e funzionamento

4.1.2 . Orientamento

4.1.3 . Commutazione

4.2 . Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva

4.2.1 . Luci di posizione

4.2.2 . Luci di arresto

4.2.3 . Indicatori luminosi di direzione

4.2.4 . Proiettori di retro marcia

4.2.5 . Proiettori fendinebbia

4.2.6 . Dispositivo illuminazione targa

4.2.7 . Catarifrangenti

4.2.8 . Luci di segnalazione di veicolo fermo veicoli di cui all'art. 80, comma quarto del codice

4.8 . Catarifrangenti - stato e colore

4.9 . Spie

4.10 . Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

4.11 . Circuito elettrico

5 . Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

5.1 . Assi

5.2 . Ruote e pneumatici

5.3 . Sospensioni

6 . Telaio ed elementi fissati al telaio

6.1 . Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1 . Stato generale

6.1.2 . Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3 . Serbatori e tubi per carburante

6.1.4 . Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri

6.1.5 . Supporto della ruota di scorta

6.1.6 . Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi

6.2 . Cabina e carrozzeria

6.2.1 . Stato generale

6.2.2 . Fissaggio

6.2.3 . Porte e serrature

6.2.4 . Pavimento

6.2.5 . Sedile del conducente

6.2.6 . Predellini

7 . Altri equipaggiamenti

7.1 . Cinture di sicurezza

7.2 . Estintori

7.3 . Serrature e dispositivi antifurto

7.4 . Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.5 . Triangolo di segnalazione

7.6 . Cassetta di pronto soccorso

7.7 . Pannelli fuororifrangenti posteriori

7.8 . Cuneo (i) fermaruota

7.9 . Avvisatore acustico

7.10 . Tachimetro

7.11 . Tachigrafo (presenza e sigillatura)

8 . Effetti nocivi

8.1 . Rumori

8.2 . Gas di scappamento

8.3 . Eliminazione dei disturbi radio veicoli di cui all'art. 80, comma terzo del codice

5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

5.1. Assi

5.2. Ruote e pneumatici

5.3. Sospensioni

6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.4. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)

6.2. Carrozzeria

6.2.1. Stato strutturale

6.2.2. Porte e serrature

7. Altri equipaggiamenti

7.1. Fissaggio del sedile del conducente

7.2. Fissaggio della batteria

7.3. Avvisatore acustico

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.5. Triangolo di segnalazione

7.6. Cinture di sicurezza

7.6.1. Sicurezza di montaggio

7.6.2. Stato delle cinture

7.6.3. Funzionamento

8 . Effetti nocivi

8.1 . Rumori

8.2 . Gas di scappamento veicoli di cui all'art. 80, comma quarto del codice

9 . Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone

9.1 . Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza

9.2 . Riscaldamento

9.3 . Sistema di aerazione

9.4 . Disposizione dei sedili

9.5 . Illuminazione interna

10 . Identificazione del veicolo

10.1 . Targa d'immatricolazione

10.2 . Numero del telaio veicoli di cui all'art. 80, comma terzo del codice

10 . Identificazione del veicolo

10.1 . Targa d'immatricolazione

10.2 . Numero del telaio Annesso k Appendice x - art. 241 (attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli)

1 . Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese abilitate alla revisione dei veicoli sono le seguenti:

A) banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni dovranno possedere le caratteristiche individuate nella tabella cuna nc 04015; dovranno inoltre avere:

1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 n;

2) sistema di misurazione elettronico;

3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm;

4) stampante dei dati misurati;

5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 n. Le imprese di autoriparazioni, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.

B) opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/cee, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974, del d.p.r. 22 febbraio 1971 n. 323 e delle relative tabelle cuna.

C) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (o2) ed il valore lambda. Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella cuna nc 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.

D) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La spinta sulle piastre nelle diverse direzioni del moto deve essere maggiore di 7000 n e non deve superare 10000 n; lo spostamento minimo delle piastre deve supe- rare i 30 mm. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 20000 n per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.

E) fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/cee articolo 1, punto 5.2.2.1., è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "fonometri di precisione", seconda edizione, della commissione elettronica internazionale (iec); è ammesso, altresì l'impiego di fonometri conformi alle norme asa.

 

Pagina 61/66 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional